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Che il partenariato
sia divenuto, nel giro di pochi anni, una pratica assai diffusa tra
i soggetti pubblici e privati operanti a livello locale è un
dato incontestabile. L'approvazione e l'avvio di più di 60 Patti
Territoriali e la promozione di numerosi Contratti d'area mette in evidenza
la forte spinta alla concertazione e la partecipazione ai processi di
sviluppo di numerosi Enti locali fino a poco tempo fa avulsi dal proprio
contesto di riferimento.
In questo generale fenomeno di
spinta allo sviluppo dal basso si inserisce lo strumento dello Sportello
Unico che dovrebbe contribuire, insieme alla programmazione negoziata,
a rendere più efficace l'attrazione di nuovi investimenti all'interno
dei singoli territori comunali attraverso la semplificazione delle procedure
amministrative legate alla realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi
ed alla promozione del territorio.
Già la normativa concernente
la programmazione negoziata prevedeva la necessità di semplificare
le procedure amministrative degli Enti locali partecipanti ai tavoli
di concertazione. In particolare sia la legge 662/96 che la Delibera
CIPE del 21 marzo 1997 (punto 2.8.) prevedono che "per l'attuazione
del Patto Territoriale i soggetti pubblici definiscono un accordo che
individua gli atti da adottare in deroga alle norme ordinarie di amministrazione
e contabilità, per la finalità della massima accelerazione
e semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare
di quelli di spesa, e di evitare, tra l'altro passaggi superflui..."
Il Patto Territoriale, al momento
della sua creazione, veniva pertanto inteso come strumento attraverso
il quale le Amministrazioni locali avrebbero dovuto accelerare e semplificare
le procedure autorizzative interne. In verità questa norma, nel
momento in cui è stata pensata, risultava piuttosto vaga e di
fatto difficilmente attuabile. Si lasciava alle singole Amministrazioni
il compito di individuare le modalità di semplificazione delle
procedure interne, con conseguenti scarsi risultati.
Solo con il Decreto Legislativo
112 del 1998 e col il Decreto 447 del 1998 si è prevista la creazione
di uno Sportello Unico ed una metodologia di semplificazione delle procedure
riguardanti le autorizzazioni per la realizzazione o la ristrutturazione
di un insediamento produttivo. Non dimenticando quanto previsto già
dalla normativa in materia di programmazione negoziata, il Decreto Legislativo
112 prevede, all'articolo 24, che "laddove siano stipulati patti
territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti
può prevedere che la gestione dello Sportello Unico sia attribuita
al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto".
Le funzioni dello Sportello Unico
e quelle dei Patti o Contratti si intrecciano strettamente facendo sì
che uno strumento dia valore aggiunto all'altro e viceversa. Ciò
in quanto, almeno dal punto di vista teorico:
- nell'ambito di un Patto, lo Sportello Unico diviene
comprensoriale, servendo cioè più Comuni di una stessa
area;
- stimola Amministrazioni comunali diverse a collaborare
e ad uniformare la semplificazione dei procedimenti autorizzativi;
- stimola Amministrazioni comunali diverse appartenenti
ad una area territoriale omogenea (dal punto di vista delle vocazioni
produttive, delle necessità di infrastrutturazione, ecc.)
ad elaborare piani unitari di promozione del territorio;
- stimola la creazione di un marchio d'area attraverso
cui il territorio vasto servito dalla Sportello Unico può
essere facilmente identificato da potenziali investitori esterni
Possiamo riassumere quanto detto
in questa Sezione nel modo seguente: La gestione di uno Sportello Unico
nell'ambito di un Patto Territoriale consente la creazione di una "casa
comune" a più Amministrazioni locali per l'elaborazione
di progetti di promozione del territorio.
Lo Sportello Unico creato
nell'ambito di un Patto Territoriale o di un Contratto d'area spinge
Amministrazioni comunali diverse a collaborare per definire meglio ed
uniformare il procedimento unico.

L'organizzazione dello Sportello Unico comprensoriale
L'esistenza di un
Patto Territoriale o di un Contratto d'area non necessariamente deve
comportare la realizzazione a tutti i costi di uno Sportello Unico comprensoriale.
L'affidamento di tale funzione all'ente gestore di un Patto o di un
Contratto d'area presuppone infatti:
1. una forte volontà di Amministrazioni comunali
diverse (quelle aderenti al Patto territoriale o al Contratto
d'area) a collaborare;
2. la capacità dello Sportello Unico comprensoriale
di fungere non solo da punto di raccolta delle pratiche amministrative
(front-office) e da punto di informazione, ma anche di essere
efficace coordinatore delle funzioni dei back-office collocati
all'interno dei singoli Comuni aderenti al Patto territoriale.
Se da una lato lo Sportello Unico
comprensoriale consente l'attivazione di utili politiche di promozione
del territorio, dall'altro lato esso impone la centralizzazione di competenze
e la creazione di nuovi livelli gerarchici difficili da introdurre all'interno
delle strutture organizzative delle singole Amministrazioni comunali
(aderenti ad un Patto territoriale o ad un Contratto d'area). Almeno
da un punto di vista teorico, infatti, il responsabile dello Sportello
Unico comprensoriale si pone gerarchicamente su un livello superiore
ai responsabili del procedimento unico dei singoli Comuni. Secondo quanto
stabilito dalla normativa, il Responsabile dello Sportello dovrà quindi
far rispettare i tempi di rilascio delle singole autorizzazioni da parte
degli Enti periferici, o convocare la Conferenze di servizi; ma, nel
caso di uno Sportello comprensoriale, egli dovrà far rispettare i tempi
di adempimento delle procedure anche dei singoli Comuni aderenti al
Patto Territoriale.
Si può dunque facilmente immaginare
come l'opera di coordinamento esercitata all'interno di uno Sportello
comprensoriale possa risultare particolarmente complessa, ancorché auspicabile.
Infine, una ulteriore competenza
rilevante può ricadere sullo Sportello comprensoriale, cioè quella attinente
la fase di collaudo degli impianti, per i casi previsti dalla normativa
vigente.
L'articolo 9, capo IV, del DPR
447/98 prevede che al collaudo "partecipino dei tecnici individuati
dal Responsabile dello Sportello Unico tra il personale dipendente delle
amministrazioni competenti (...). L'impresa chiede alla struttura di
fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo
ed il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente
tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa (...).
In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività
produttiva."
Nel caso di uno Sportello comprensoriale
gestito nell'ambito di un Patto Territoriale o di un Contratto d'area,
sarà dunque il Responsabile dello Sportello a stabilire se e come predisporre
il collaudo e quali risorse professionali utilizzare, agendo direttamente
all'interno di uno dei Comuni aderenti allo Sportello (ponendosi, peraltro,
il responsabile del procedimento unico operante nell'ambito del singolo
Comune).
Possiamo concludere affermando
che lo Sportello Unico comprensoriale gestito dal soggetto responsabile
di un Patto Territoriale o di un Contratto d'area può avere possibilità
di successo solo se:
- la fase di concertazione tra i soggetti locali
si è basata su principi di lealtà, con una forte spirito di coesione
all'interno del Patto stesso;
- l'area territoriale in cui si interviene presenta
elementi di omogeneità dal punto di vista socio-economico;
- le singole Amministrazioni comunali aderenti al
Patto sono disponibili ad adottare forme innovative di gestione
del procedimento unico;
- gli Amministratori comunali divengono fattivi sostenitori
di questo particolare modello di funzionamento dello Sportello
Unico inserito in uno strumento della programmazione negoziata.
  
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