P R O G E T T I

I N T E G R A T I

T E R R I T O R I A L I

 

La strategia di intervento che la Regione ha individuato per il raggiungimento della finalità generale del POR potrà compiutamente realizzarsi così come previsto dal P.O. mediante un approccio integrato allo scopo di ancorare più efficacemente alla specificità dei sistemi locali le politiche settoriali.
La necessità di perseguire l’integrazione territoriale è stata altresì sottolineata dai documenti prodotti dal partenariato nei “tavoli provinciali”. Infatti, è diffusa la consapevolezza della necessità di disporre di strumenti operativi in grado di attivare sinergie originali, per valorizzare tutte le potenzialità che i contesti territoriali e le comunità locali sono in grado di esprimere.
In particolare i Progetti Integrati Territoriali (PIT) costituiscono una modalità operativa di attuazione del POR per consentire che una serie di azioni – appartenenti a misure diverse di uno o più assi – siano esplicitamente collegate tra loro e finalizzate a un comune obiettivo di sviluppo.

I progetti integrati si configurano, quindi, quali insiemi di azioni pubbliche e private articolate mediante integrazione progettuale, in un determinato ambito territoriale, i quali:

a) assicurino adeguato riconoscimento agli interventi che rispondano a un principio di integrazione e di concentrazione, sia funzionale che territoriale, e siano quindi basati su di un’idea-forza di sviluppo esplicitata e condivisa dai diversi attori dello sviluppo locale;

b) prevedano a fronte della complessità di realizzazione di queste azioni modalità di attuazione e gestionali unitarie, organiche e integrate, in grado di consentire l’effettivo conseguimento degli obiettivi nei tempi prefissati, e adeguati strumenti di controllo preventivo, in itinere e successivo.

In termini generali (cfr. QCS) ci si attende che i PIT producano più progetti di investimento concentrati sui luoghi ritenuti cruciali per lo sviluppo, aumentando la probabilità di ottenere effetti incisivi, ossia un maggior livello di efficacia. Si ritiene inoltre che più i progetti saranno assimilabili a pacchetti di azioni aventi una loro specifica identità, più facile sarà mantenere una coerenza interna, un grado di concentrazione elevato e un’agevole verificabilità degli effetti prodotti (cfr. QCS capitolo 3.10).
Più in particolare il Progetto Integrato Territoriale può rappresentare una modalità privilegiata di attuazione dei Fondi Strutturali, poiché ad esso possono essere collegati elevati gradi di efficacia e alti livelli di concentrazione. Perché ciò si realizzi è tuttavia necessario che il Progetto integrato territoriale sia contraddistinto da alcuni elementi. In primo luogo è opportuno che il PIT venga realizzato solo laddove presenti dei vantaggi comparati rispetto alle modalità ordinarie di attuazione. In caso contrario, è preferibile procedere attraverso i tradizionali percorsi di attuazione del POR. (cfr. QCS pt. 3.10)

Le finalità regionali per la programmazione 2000-2006 sono quelle descritte nel POR a seguito della effettuazione della analisi relativa a: punti di forza, punti di debolezza, vincoli e opportunità (analisi SWOT).
I PIT dovranno considerare il mantenimento e la tutela delle risorse che concorrono a formare il patrimonio che caratterizza identità ambientale, sociale, culturale ed economica del territorio ove insistono. Tali risorse sono limitate e finite, pertanto il loro uso va regolato su principi di sostenibilità e di capacità di auto-riproduzione delle stesse.
I PIT rappresentano quindi la modalità operativa per affermare una moderna cultura dello sviluppo che, in linea con il principio comunitario della sussidiarietà e sostenibilità, consenta la nascita e il mantenimento di processi di crescita economica e sociale compatibili con l’ambiente in cui si determinano.

Sono finalità particolari dei PIT:

· il già richiamato rispetto del principio di sostenibilità;

· la crescita occupazionale dell’economia locale;

· la generazione di effetti moltiplicatori a più livelli, a partire dalla capacità di attivare risorse economiche private e derivanti da altre forme di finanziamento non direttamente di origine regionale.

In termini generali il Progetto integrato territoriale viene definito come “un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario”.
In termini operativi e su scala regionale, i Progetti Integrati Territoriali sono finalizzati allo sviluppo di una determinata area e ci si attende che intervengano su un tema, un oggetto o una risorsa che presenta elementi di criticità o di opportunità e rispetto alla quale il PIT si dimostra lo strumento più adeguato.
Si tratta, in breve, di individuare un’idea forza di sviluppo esplicitata e condivisa da diversi attori della realtà locale. Ne deriva che i promotori del PIT dovranno dimostrare la priorità del tema, dell’oggetto o della risorsa individuata, rispetto all’ambito di intervento.
Pertanto, in analogia con quanto effettuato con la stesura del POR, i promotori dovranno dotarsi di strumenti di analisi in grado di dimostrare la necessità e la convenienza dell’intervento proposto.

La previsione delle risorse finanziarie da destinare ai territori provinciali – articolate per Asse e per territorio provinciale – costituisce il limite massimo complessivo delle disponibilità effettive per i PIT.
Per la prima fase saranno destinate ai PIT le risorse pubbliche territorializzate riferite al primo triennio di programmazione (2000-02), che ammontano a circa 1.400 milioni di Euro.
Ai fini della ripartizione di dette risorse finanziarie per provincia si è proceduto sulla base di criteri che fanno riferimento alle principali variabili socio-economiche che caratterizzano i territori provinciali: popolazione, superficie territoriale, PIL per abitante, disoccupazione, deficit infrastrutturale. Nella tabella seguente sono indicate le percentuali per ogni provincia.

Ciascun PIT deve essere promosso, a pena di inammissibilità, da almeno due Enti locali territoriali siti in un medesimo territorio provinciale e contigui – ad eccezione delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina che possono presentare proposte di PIT riferite al solo contesto urbano – ovvero dalla Provincia regionale con il concorso dei Comuni dove ricadono gli interventi previsti.
I soggetti promotori, ai fini dell’individuazione del complesso degli interventi e delle azioni del PIT e di una piena responsabilizzazione degli attori locali dello sviluppo del territorio sono chiamati ad adottare il metodo della concertazione e ad attivare il partenariato con Enti locali Territoriali, Enti pubblici, Organizzazioni professionali e di categoria, agenzie di sviluppo locale, soggetti responsabili di Patti territoriali e altri strumenti della programmazione negoziata, Gruppi di Azione locale costituiti nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Leader II, Consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio di riferimento, Istituti bancari e consorzi di garanzia collettiva fidi, Organizzazioni no-profit, ed altri soggetti che utilmente concorrono allo sviluppo locale.
Un apposito Protocollo d’Intesa attesta il metodo della concertazione e definisce i ruoli del partenariato attivo, esplicitando l’impegno dei diversi soggetti in ordine alla progettazione, al concorso di risorse finanziarie e organizzative e all’attivazione in maniera coordinata delle procedure di attuazione, di controllo e sostitutive in caso di inerzia. Il Protocollo d’Intesa, in questa fase, indica in maniera univoca il referente del PIT, individuandolo tra gli Enti locali territoriali od altri Enti pubblici dotati di competenze e poteri adeguati alle iniziative proposte e definendo i relativi compiti di iniziativa e coordinamento.

In ambito provinciale potranno definirsi accordi sottoscritti da tutti i comuni finalizzati all’individuazione delle migliori idee-forza e dei corrispondenti ambiti territoriali su cui attivare i PIT, nonché della loro dotazione finanziaria pubblica, purché essa sia complessivamente contenuta nei limiti delle risorse assegnate al territorio provinciale. I PIT così individuati devono possedere i requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo, ad eccezione di quelli relativi al punto “Tetto massimo di finanziamento pubblico”. L’accordo è da ritenersi valido anche nell’ipotesi che non sia sottoscritto da tutti i comuni della provincia, a condizione comunque che sia sottoscritto dalla Provincia regionale e che i comuni non aderenti siano in numero inferiore a dieci e la loro popolazione complessiva sia inferiore a 50.000 ab.

Il Dipartimento regionale della Programmazione promuove una fase di orientamento nella quale verranno attivate forme di accompagnamento tecnico per i territori provinciali, anche tramite RAP 100/FORMEZ o altre forme di assistenza tecnica, con l’obiettivo di supportare ed orientare le proposte progettuali in direzione delle scelte strategiche del POR e delle metodologie corrispondenti ai principi di concentrazione, partenariato, sussidiarietà e addizionalità.

La selezione delle iniziative, per il triennio 2000-2002, si attuerà a mezzo di:

a) Fase di selezione preliminare, finalizzata all’accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
b) Fase di selezione definitiva, durante la quale, tra quelli selezionati nella fase preliminare, vengono individuati ed approvati i PIT ammessi a finanziamento, sulla base di criteri di valutazione prefissati.

Requisiti di ammissibilità

· Univocità del riferimento territoriale: per ogni territorio determinato è ammissibile un solo PIT; la localizzazione degli interventi previsti deve fare riferimento a territori di Comuni che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa.
· Soglia dimensionale: area di intervento minima coincidente con almeno due territori comunali contigui della medesima provincia aventi popolazione complessiva pari almeno a 50.000 abitanti residenti, secondo l’ultimo censimento ISTAT disponibile, ovvero, in caso di numero di residenti inferiore, con la partecipazione di almeno 10 comuni; fanno eccezione le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina dove si pongono specifiche problematiche di integrazione territoriale che giustificano la possibilità di presentare proposte di PIT riferite a un solo territorio. Di norma i PIT sono proposti da comuni ricadenti nello stesso territorio provinciale; in caso di dimostrata omogeneità morfologica, ambientale, sociale, economica e culturale del contesto territoriale di riferimento, in via eccezionale i PIT possono essere proposti da comuni contermini ricadenti in province diverse; in questa ipotesi è richiesta la sottoscrizione del protocollo d’intesa da parte delle province di riferimento.
· Responsabilizzazione degli Enti locali: i Comuni possono partecipare a un solo PIT.
· Coerenza con le misure del POR: congruenza degli interventi e/o delle tipologie di intervento previsti dai PIT con le Misure e le Sottomisure del POR.
· Tetto massimo di finanziamento pubblico del PIT: non superiore alla metà delle risorse pubbliche assegnate dal CdP al territorio provinciale di riferimento; in ogni caso non superiore a 200 miliardi di lire. Non può superare il limite di 100 miliardi di lire, nel caso in cui interessi territori comunali il cui numero complessivo di abitanti residenti, secondo l’ultimo censimento ISTAT disponibile, risulti inferiore a 100.000. Il limite massimo di 200 miliardi di lire non si applica per i PIT individuati in sede di accordi provinciali.
· Integrazione degli interventi: gli interventi previsti dal PIT devono fare riferimento all’integrazione di misure afferenti a uno o più Assi del POR; l’interconnessione funzionale del complesso delle azioni del PIT deve risultare dalla compresenza di investimenti per infrastrutture, altre azioni pubbliche ed azioni private che utilizzano regimi di aiuti; la quota di interventi infrastrutturali non può superare il 60% dell’intero ammontare delle risorse pubbliche del PIT; mentre la quota prevista per i regimi di aiuto non può essere inferiore al 35% dell’intero ammontare delle risorse pubbliche (a valere sul POR) del PIT.
Al fine di assicurare la compatibilità finanziaria delle proposte di PIT deve essere rispettato il quadro delle risorse assegnate per asse e per fondo ai territori provinciali come da tabelle che saranno allegate al bando.

Per ciascun PIT si procede alla sottoscrizione di un Accordo di programma tra i soggetti pubblici e privati interessati, che contempla, almeno:
· gli specifici e primari obiettivi di sviluppo locale, cui è finalizzato l’accordo ed il suo raccordo con le linee generali della programmazione regionale, ed in particolare con gli assi prioritari del POR, le relative Misure e sottomisure, e le indicazioni del Complemento di Programmazione;
· le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali, e i relativi impegni e obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l’attuazione, e la contemplazione degli eventuali interventi di programmazione negoziata attivati o in attivazione e connessi al programma integrato;
· i progetti, le azioni e gli interventi che, costituendo elemento indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del PIT, devono essere realizzati entro i termini previsti, a pena di decadenza dal finanziamento;
· il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e attività da realizzare, con indicazione del tipo e dell’entità degli eventuali contributi e finanziamenti statali, regionali, locali, dell’Unione Europea e privati, con le risorse degli eventuali interventi di programmazione negoziata attivati o in attivazione connessi al programma integrato; in particolare, vengono precisate e quantificate le risorse da imputare alle singole misure dei vari assi, relative ai regimi di aiuto previsti dalla norma regionale in corso di notifica da riservare agli interventi privati dei PIT approvati e ammessi a finanziamento;
· la struttura responsabile dell’attuazione delle singole attività ed interventi in ciascuna amministrazione;
· le modalità, le convenzioni ed i termini per la individuazione del soggetto locale responsabile del coordinamento del PIT (soggetto coordinatore);
· le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l’attuazione dell’accordo;
· i procedimenti di conciliazione o di definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo;
· le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
· le modalità per la eventuale sostituzione di parti del progetto non attuabili nei tempi previsti con interventi compatibili;
· nel caso che l’accordo preveda insediamenti produttivi, ricognizione degli sportelli unici dei comuni interessati o, in mancanza, modalità (convenzione) e termini per l’individuazione dello sportello unico in grado di operare anche in favore di territori comunali diversi da quello di pertinenza;
· per i casi in cui siano previsti apporti economici di soggetti privati, le garanzie per il loro esatto, integrale e puntuale adempimento;
· i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione degli interventi a titolo di regime d’aiuto, a cura del soggetto responsabile del PIT, e le relative modalità di controllo e vigilanza ad opera dei responsabili di misura interessati, i quali provvedono in ogni caso ad approvare preventivamente i conseguenti atti concorsuali;
L’accordo di programma è sottoposto alla ratifica dei consigli comunali degli enti locali interessati, per conseguire le eventuali adozioni di variante urbanistica, oltre che le compatibilità con la programmazione di bilancio e dei lavori pubblici di ciascun ente.
L’accordo di programma, adottato con decreto del Presidente della Regione, é pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione e acquista efficacia, comportando la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche comprese nei PIT.
Il coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte nell’attuazione di un PIT compete al Dipartimento regionale della Programmazione, presso la quale sarà istituita apposita struttura. In tale ambito sarà designato, per ciascuno del Progetti integrati, il soggetto responsabile, al quale saranno attribuiti i poteri sostitutivi nel caso di eventuale inerzia da parte dei soggetti sottoscrittori l’Accordo di programma.

Sarà valutata con particolare considerazione la proposta di soluzioni organizzative dei soggetti pubblici proponenti ed aderenti al PIT che consentano al massimo grado la gestione unitaria ad opera del soggetto coordinatore locale, individuato, come si è detto, tra quelli pubblici che hanno sottoscritto il partenariato.
In tal caso, il soggetto coordinatore, oltre a rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, deve essere messo in grado di poter provvedere ad attivare tutte le risorse finanziarie per consentire il cofinanziamento di tutti i contributi, statali, regionali e comunitari, e di disporre e coordinare le risorse tecniche ed organizzative necessarie, oltre che di assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati, consentendo i controlli della Regione, secondo gli schemi, i tempi e le procedure definite per ciascuna misura attivata nel PIT e nell’accordo di programma che determina il progetto; dovrà, inoltre, avere la possibilità di verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori, assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi, essere in grado di promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi, ed assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del progetto.
Il soggetto coordinatore dovrà in ogni caso presentare una relazione periodica sullo stato di attuazione del programma evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte, nella quale, ad esempio, sono indicati i progetti non attivabili o non completabili.
Per raggiungere buoni livelli di efficacia, e consentire la gestione unitaria a livello locale, la proposta dei soggetti del partenariato del PIT dovrà assicurare che il soggetto coordinatore sia dotato dei poteri e delle competenze necessarie a svolgere i compiti indicati.
Ove possibile, i soggetti del partenariato potranno ricorrere a tutti i modelli consentiti dalla vigente legislazione per la individuazione di responsabilità uniche, mediante, ad esempio, il ricorso a schemi convenzionali che prevedano la individuazione di un ufficio unico e centrale di nuova costituzione o appartenente ad uno degli enti convenzionati, cui tutti i partecipanti al partenariato conferiscano ogni competenza allo svolgimento dei compiti di gestione del progetto, anche quando si tratti di vere e proprie funzioni pubbliche, così come previsto, ad esempio, dall’articolo 26, co. 3-bis, della L. 142/90 (oggi articolo 30, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), o ancora ricorrendo alla individuazione dello sportello unico, e così via.
Ove la organizzazione gestionale proposta dai soggetti pubblici del PIT lo consenta, con l’accordo di programma che definisce il PIT potranno essere concordate misure di coinvolgimento dell’ufficio unico di gestione nella istruttoria e, per quanto possibile, e compatibilmente con la normativa nazionale, regionale e comunitaria vigente, nella definizione delle decisioni inerenti a compiti regionali.

 

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