Caratteristiche
dei Progetti Integrati Territoriali
In termini generali il Progetto integrato territoriale
viene definito come “un complesso di azioni intersettoriali,
strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso
un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un
approccio attuativo unitario”.
In termini operativi e su scala regionale, i Progetti Integrati
Territoriali sono finalizzati allo sviluppo di una determinata area
e ci si attende che intervengano su un tema, un oggetto o una risorsa
che presenta elementi di criticità o di opportunità
e rispetto alla quale il PIT si dimostra lo strumento più
adeguato.
Si tratta, in breve, di individuare un’idea forza di sviluppo
esplicitata e condivisa da diversi attori della realtà locale.
Ne deriva che i promotori del PIT dovranno dimostrare la priorità
del tema, dell’oggetto o della risorsa individuata, rispetto
all’ambito di intervento.
Pertanto, in analogia con quanto effettuato con la stesura del POR,
i promotori dovranno dotarsi di strumenti di analisi in grado di
dimostrare la necessità e la convenienza dell’intervento
proposto.

Risorse finanziarie dei PIT
La previsione delle risorse finanziarie da destinare
ai territori provinciali – articolate per Asse e per territorio
provinciale – costituisce il limite massimo complessivo delle
disponibilità effettive per i PIT.
Per la prima fase saranno destinate ai PIT le risorse pubbliche
territorializzate riferite al primo triennio di programmazione (2000-02),
che ammontano a circa 1.400 milioni di Euro.
Ai fini della ripartizione di dette risorse finanziarie per provincia
si è proceduto sulla base di criteri che fanno riferimento
alle principali variabili socio-economiche che caratterizzano i
territori provinciali: popolazione, superficie territoriale, PIL
per abitante, disoccupazione, deficit infrastrutturale. Nella tabella
seguente sono indicate le percentuali per ogni provincia.

Soggetti promotori
Ciascun PIT deve essere promosso, a pena di inammissibilità,
da almeno due Enti locali territoriali siti in un medesimo territorio
provinciale e contigui – ad eccezione delle città metropolitane
di Palermo, Catania e Messina che possono presentare proposte di
PIT riferite al solo contesto urbano – ovvero dalla Provincia
regionale con il concorso dei Comuni dove ricadono gli interventi
previsti.
I soggetti promotori, ai fini dell’individuazione del complesso
degli interventi e delle azioni del PIT e di una piena responsabilizzazione
degli attori locali dello sviluppo del territorio sono chiamati
ad adottare il metodo della concertazione e ad attivare il partenariato
con Enti locali Territoriali, Enti pubblici, Organizzazioni professionali
e di categoria, agenzie di sviluppo locale, soggetti responsabili
di Patti territoriali e altri strumenti della programmazione negoziata,
Gruppi di Azione locale costituiti nell’ambito del Programma
di Iniziativa Comunitaria Leader II, Consorzi di sviluppo industriale
operanti nel territorio di riferimento, Istituti bancari e consorzi
di garanzia collettiva fidi, Organizzazioni no-profit, ed altri
soggetti che utilmente concorrono allo sviluppo locale.
Un apposito Protocollo d’Intesa attesta il metodo della concertazione
e definisce i ruoli del partenariato attivo, esplicitando l’impegno
dei diversi soggetti in ordine alla progettazione, al concorso di
risorse finanziarie e organizzative e all’attivazione in maniera
coordinata delle procedure di attuazione, di controllo e sostitutive
in caso di inerzia. Il Protocollo d’Intesa, in questa fase,
indica in maniera univoca il referente del PIT, individuandolo tra
gli Enti locali territoriali od altri Enti pubblici dotati di competenze
e poteri adeguati alle iniziative proposte e definendo i relativi
compiti di iniziativa e coordinamento.

Accordi per l’individuazione
di PIT in ambito provinciale
In ambito provinciale potranno definirsi accordi
sottoscritti da tutti i comuni finalizzati all’individuazione
delle migliori idee-forza e dei corrispondenti ambiti territoriali
su cui attivare i PIT, nonché della loro dotazione finanziaria
pubblica, purché essa sia complessivamente contenuta nei
limiti delle risorse assegnate al territorio provinciale. I PIT
così individuati devono possedere i requisiti di ammissibilità
di cui al successivo paragrafo, ad eccezione di quelli relativi
al punto “Tetto massimo di finanziamento pubblico”.
L’accordo è da ritenersi valido anche nell’ipotesi
che non sia sottoscritto da tutti i comuni della provincia, a condizione
comunque che sia sottoscritto dalla Provincia regionale e che i
comuni non aderenti siano in numero inferiore a dieci e la loro
popolazione complessiva sia inferiore a 50.000 ab.

Fase di orientamento
Il Dipartimento regionale della Programmazione
promuove una fase di orientamento nella quale verranno attivate
forme di accompagnamento tecnico per i territori provinciali, anche
tramite RAP 100/FORMEZ o altre forme di assistenza tecnica, con
l’obiettivo di supportare ed orientare le proposte progettuali
in direzione delle scelte strategiche del POR e delle metodologie
corrispondenti ai principi di concentrazione, partenariato, sussidiarietà
e addizionalità.

Fasi di selezione
La selezione delle iniziative, per il triennio
2000-2002, si attuerà a mezzo di:
a)
Fase di selezione preliminare, finalizzata all’accertamento
della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
b) Fase di selezione definitiva, durante
la quale, tra quelli selezionati nella fase preliminare, vengono
individuati ed approvati i PIT ammessi a finanziamento, sulla base
di criteri di valutazione prefissati.

Requisiti di ammissibilità
· Univocità del riferimento territoriale:
per ogni territorio determinato è ammissibile un solo PIT;
la localizzazione degli interventi previsti deve fare riferimento
a territori di Comuni che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa.
· Soglia dimensionale: area di intervento minima coincidente
con almeno due territori comunali contigui della medesima provincia
aventi popolazione complessiva pari almeno a 50.000 abitanti residenti,
secondo l’ultimo censimento ISTAT disponibile, ovvero, in
caso di numero di residenti inferiore, con la partecipazione di
almeno 10 comuni; fanno eccezione le città metropolitane
di Palermo, Catania e Messina dove si pongono specifiche problematiche
di integrazione territoriale che giustificano la possibilità
di presentare proposte di PIT riferite a un solo territorio. Di
norma i PIT sono proposti da comuni ricadenti nello stesso territorio
provinciale; in caso di dimostrata omogeneità morfologica,
ambientale, sociale, economica e culturale del contesto territoriale
di riferimento, in via eccezionale i PIT possono essere proposti
da comuni contermini ricadenti in province diverse; in questa ipotesi
è richiesta la sottoscrizione del protocollo d’intesa
da parte delle province di riferimento.
· Responsabilizzazione degli Enti locali: i Comuni possono
partecipare a un solo PIT.
· Coerenza con le misure del POR: congruenza degli interventi
e/o delle tipologie di intervento previsti dai PIT con le Misure
e le Sottomisure del POR.
· Tetto massimo di finanziamento pubblico del PIT: non superiore
alla metà delle risorse pubbliche assegnate dal CdP al territorio
provinciale di riferimento; in ogni caso non superiore a 200 miliardi
di lire. Non può superare il limite di 100 miliardi di lire,
nel caso in cui interessi territori comunali il cui numero complessivo
di abitanti residenti, secondo l’ultimo censimento ISTAT disponibile,
risulti inferiore a 100.000. Il limite massimo di 200 miliardi di
lire non si applica per i PIT individuati in sede di accordi provinciali.
· Integrazione degli interventi: gli interventi previsti
dal PIT devono fare riferimento all’integrazione di misure
afferenti a uno o più Assi del POR; l’interconnessione
funzionale del complesso delle azioni del PIT deve risultare dalla
compresenza di investimenti per infrastrutture, altre azioni pubbliche
ed azioni private che utilizzano regimi di aiuti; la quota di interventi
infrastrutturali non può superare il 60% dell’intero
ammontare delle risorse pubbliche del PIT; mentre la quota prevista
per i regimi di aiuto non può essere inferiore al 35% dell’intero
ammontare delle risorse pubbliche (a valere sul POR) del PIT.
Al fine di assicurare la compatibilità finanziaria delle
proposte di PIT deve essere rispettato il quadro delle risorse assegnate
per asse e per fondo ai territori provinciali come da tabelle che
saranno allegate al bando.

Attuazione dei PIT
Per ciascun PIT si procede alla sottoscrizione
di un Accordo di programma tra i soggetti pubblici e privati interessati,
che contempla, almeno:
· gli specifici e primari obiettivi di sviluppo locale, cui
è finalizzato l’accordo ed il suo raccordo con le linee
generali della programmazione regionale, ed in particolare con gli
assi prioritari del POR, le relative Misure e sottomisure, e le
indicazioni del Complemento di Programmazione;
· le attività e gli interventi da realizzare, con
i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini
ridotti per gli adempimenti procedimentali, e i relativi impegni
e obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l’attuazione,
e la contemplazione degli eventuali interventi di programmazione
negoziata attivati o in attivazione e connessi al programma integrato;
· i progetti, le azioni e gli interventi che, costituendo
elemento indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di
sviluppo del PIT, devono essere realizzati entro i termini previsti,
a pena di decadenza dal finanziamento;
· il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi
a ciascun intervento e attività da realizzare, con indicazione
del tipo e dell’entità degli eventuali contributi e
finanziamenti statali, regionali, locali, dell’Unione Europea
e privati, con le risorse degli eventuali interventi di programmazione
negoziata attivati o in attivazione connessi al programma integrato;
in particolare, vengono precisate e quantificate le risorse da imputare
alle singole misure dei vari assi, relative ai regimi di aiuto previsti
dalla norma regionale in corso di notifica da riservare agli interventi
privati dei PIT approvati e ammessi a finanziamento;
· la struttura responsabile dell’attuazione delle singole
attività ed interventi in ciascuna amministrazione;
· le modalità, le convenzioni ed i termini per la
individuazione del soggetto locale responsabile del coordinamento
del PIT (soggetto coordinatore);
· le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie
per l’attuazione dell’accordo;
· i procedimenti di conciliazione o di definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all’accordo;
· le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio
e la verifica dei risultati;
· le modalità per la eventuale sostituzione di parti
del progetto non attuabili nei tempi previsti con interventi compatibili;
· nel caso che l’accordo preveda insediamenti produttivi,
ricognizione degli sportelli unici dei comuni interessati o, in
mancanza, modalità (convenzione) e termini per l’individuazione
dello sportello unico in grado di operare anche in favore di territori
comunali diversi da quello di pertinenza;
· per i casi in cui siano previsti apporti economici di soggetti
privati, le garanzie per il loro esatto, integrale e puntuale adempimento;
· i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione
degli interventi a titolo di regime d’aiuto, a cura del soggetto
responsabile del PIT, e le relative modalità di controllo
e vigilanza ad opera dei responsabili di misura interessati, i quali
provvedono in ogni caso ad approvare preventivamente i conseguenti
atti concorsuali;
L’accordo di programma è sottoposto alla ratifica dei
consigli comunali degli enti locali interessati, per conseguire
le eventuali adozioni di variante urbanistica, oltre che le compatibilità
con la programmazione di bilancio e dei lavori pubblici di ciascun
ente.
L’accordo di programma, adottato con decreto del Presidente
della Regione, é pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione e acquista efficacia, comportando la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche
comprese nei PIT.
Il coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte nell’attuazione
di un PIT compete al Dipartimento regionale della Programmazione,
presso la quale sarà istituita apposita struttura. In tale
ambito sarà designato, per ciascuno del Progetti integrati,
il soggetto responsabile, al quale saranno attribuiti i poteri sostitutivi
nel caso di eventuale inerzia da parte dei soggetti sottoscrittori
l’Accordo di programma.
Modelli di gestione
Sarà valutata con particolare considerazione
la proposta di soluzioni organizzative dei soggetti pubblici proponenti
ed aderenti al PIT che consentano al massimo grado la gestione unitaria
ad opera del soggetto coordinatore locale, individuato, come si
è detto, tra quelli pubblici che hanno sottoscritto il partenariato.
In tal caso, il soggetto coordinatore, oltre a rappresentare in
modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, deve essere
messo in grado di poter provvedere ad attivare tutte le risorse
finanziarie per consentire il cofinanziamento di tutti i contributi,
statali, regionali e comunitari, e di disporre e coordinare le risorse
tecniche ed organizzative necessarie, oltre che di assicurare il
monitoraggio e la verifica dei risultati, consentendo i controlli
della Regione, secondo gli schemi, i tempi e le procedure definite
per ciascuna misura attivata nel PIT e nell’accordo di programma
che determina il progetto; dovrà, inoltre, avere la possibilità
di verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti
sottoscrittori, assumere le iniziative ritenute necessarie in caso
di inadempimenti o ritardi, essere in grado di promuovere la convocazione,
ove necessario, di conferenze di servizi, ed assumere ogni altra
iniziativa utile alla realizzazione del progetto.
Il soggetto coordinatore dovrà in ogni caso presentare una
relazione periodica sullo stato di attuazione del programma evidenziando
i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte, nella
quale, ad esempio, sono indicati i progetti non attivabili o non
completabili.
Per raggiungere buoni livelli di efficacia, e consentire la gestione
unitaria a livello locale, la proposta dei soggetti del partenariato
del PIT dovrà assicurare che il soggetto coordinatore sia
dotato dei poteri e delle competenze necessarie a svolgere i compiti
indicati.
Ove possibile, i soggetti del partenariato potranno ricorrere a
tutti i modelli consentiti dalla vigente legislazione per la individuazione
di responsabilità uniche, mediante, ad esempio, il ricorso
a schemi convenzionali che prevedano la individuazione di un ufficio
unico e centrale di nuova costituzione o appartenente ad uno degli
enti convenzionati, cui tutti i partecipanti al partenariato conferiscano
ogni competenza allo svolgimento dei compiti di gestione del progetto,
anche quando si tratti di vere e proprie funzioni pubbliche, così
come previsto, ad esempio, dall’articolo 26, co. 3-bis, della
L. 142/90 (oggi articolo 30, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”), o ancora ricorrendo alla individuazione
dello sportello unico, e così via.
Ove la organizzazione gestionale proposta dai soggetti pubblici
del PIT lo consenta, con l’accordo di programma che definisce
il PIT potranno essere concordate misure di coinvolgimento dell’ufficio
unico di gestione nella istruttoria e, per quanto possibile, e compatibilmente
con la normativa nazionale, regionale e comunitaria vigente, nella
definizione delle decisioni inerenti a compiti regionali.
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