
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 24 gennaio 2002, n. 1.
POR 2000/2006 - Misura 4.19 - Sottomisura a) Azioni di riqualificazione
e completamento dell'offerta turistica - Art. 75 della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 32. Modifiche, integrazioni e chiarimenti alle
circolari n. 1 del 17 maggio 2001 e n. 4 del 26 settembre 2001.
Con circolari n. 1 del 17 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, e n. 4 del 26 settembre
2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
49 del 12 ottobre 2001, sono state diramate le disposizioni attuative
dell'art. 75 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 per l'utilizzazione
dei fondi comunitari di cui alla Sottomisura 4.19 a) del POR Sicilia
2000/2006.
Con decreti n. 2888 del 30 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 53 del 9 novembre 2001, e n. 3336 del 9 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
57 del 30 novembre 2001, è stato indetto il bando pubblico per
l'attivazione della suddetta misura.
Considerato che sono stati formulati da imprenditori e studi professionali
numerosi quesiti alla Bancaintesa BCI, Mediocredito S.p.A. nella qualità
di banca alla quale è stata affidata l'istruttoria e la valutazione
dei progetti d'investimento e che ulteriori aspetti della normativa
sono stati oggetto di confronto con gli operatori del settore nel corso
di numerosi seminari che si sono tenuti di concerto con la banca concessionaria
in diversi poli turistici dell'Isola;
Considerato, altresì, che questo Dipartimento ha provveduto ad
effettuare i necessari approfondimenti anche nel corso di una riunione
con il nucleo di coordinamento di cui alla convenzione con la banca
concessionaria;
Considerato, altresì, che ulteriori aspetti della complessa normativa
sono stati oggetto di confronto con gli uffici della Direzione generale
concorrenza della Commissione europea nel corso di apposita riunione
svoltasi il 16 gennaio 2002;
Alla luce degli approfondimenti effettuati si ritiene opportuno emanare
i seguenti chiarimenti ed integrazioni alle disposizioni contenute nelle
cennate circolari e nel bando indetto per l'attivazione della suddetta
Misura del POR Sicilia 2000/2006:
a) tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni devono trovarsi in
regime di contabilità ordinaria.
In analogia alla circolare ministeriale n. 9516 del 13 dicembre 2000,
le imprese che non si trovano in regime di contabilità ordinaria
devono produrre apposito atto notorio con il quale si impegnano ad optare
per il regime di contabilità ordinaria con effetto dal periodo
di imposta successiva alla data di emissione del decreto di concessione
del contributo in via provvisoria;
b) in analogia alla suddetta circolare ministeriale n. 9516 del 13 dicembre
2000, la piena disponibilità del suolo o degli immobili dove
viene realizzato il programma è rilevabile anche da un contratto
di locazione;
c) in conformità agli orientamenti comunitari la tipologia d'investimento
(ammodernamento ammissibile) è quella che determina un cambiamento
sostanziale anche qualitativo del processo produttivo;
d) in analogia a quanto previsto dalla normativa prevista dalla legge
n. 488/92, allorquando un programma d'investimenti riguarda due o più
attività diverse con punteggi differenti relativamente all'indicatore
n. 4, all'intero programma verrà attribuito il punteggio minore
tra quelli attribuibili alle singole attività;
e) atteso che ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 32/2000,
l'investimento deve essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni,
qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una
concessione demaniale rilasciata per la durata di un quadriennio, è
necessario acquisire un apposito atto d'obbligo e ciò nella considerazione
che il rinnovo per un altro quadriennio potrà essere richiesto
soltanto alla scadenza della durata dello stesso;
f) qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad
una concessione demaniale, considerato che dopo la scadenza della stessa
se ne può chiedere il rinnovo per un ulteriore quadriennio, è
necessario acquisire un apposito atto d'obbligo con il quale l'impresa
si impegna a restituire il contributo nel caso in cui venga meno la
concessione demaniale, anche per cause indipendenti dalla volontà
dell'impresa, nel periodo in cui l'investimento deve essere mantenuto
ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 32/2000;
g) per quanto attiene l'art. 10 del bando, che prevede l'acquisizione
del parere preventivo dell'A.A.P.I.T. competente per territorio in ordine
alla classificazione in via provvisoria dell'iniziativa stessa, gli
adempimenti relativi saranno effettuati dal Dipartimento turismo. Infatti,
come già indicato nella nota n. 2153 del 17 dicembre 2001 il
Dipartimento turismo, acquista la copia del modulo di domanda e della
scheda tecnica da parte della banca concessionaria, provvederà
tempestivamente ad inoltrarli alle A.A.P.I.T. competenti per territorio,
le quali dovranno esprimere il proprio parere in ordine alla classificazione
provvisoria dell'iniziativa ricettiva, tenendo conto esclusivamente
dei dati contenuti nello stesso modulo di domanda, nella scheda tecnica
e nella planimetria generale di cui al punto 5 dell'allegato 6 alla
circolare n. 1 del 17 maggio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001;
h) l'art. 7 del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 53 del 9 novembre 2001 prevede, tra l'altro, parametri
collegati alla localizzazione dell'intervento. Si chiarisce a riguardo
che, ove il territorio di un comune risulti compreso in più aree
d'intervento con punteggi diversi si prenderà, ai fini dell'inserimento
in graduatoria, il punteggio più alto;
i) per l'attività di agriturismo si fa espresso riferimento alla
legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994 ed alle successive modifiche
intervenute con la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Per quanto
riguarda il nulla osta dell'Ispettorato provinciale agrario, lo stesso
andrà acquisito dalla PMI richiedente e prodotto alla banca concessionaria
entro la data di scadenza dei termini di presentazione della documentazione
finale di spesa;
j) l'art. 76 prevede l'attribuzione di un incremento di punteggio per
l'uso di tecnologie a basso impatto ambientale. A tal fine è
previsto un punteggio nella misura massima del 12,50% con 5 indicatori
che saranno oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dello stesso.
Si chiarisce che il punteggio massimo del 12,50% verrà attribuito
a quegli interventi in possesso di tutti gli indicatori contenuti nel
predetto articolo e che, conseguentemente, a ciascun indicatore è
da considerarsi attribuito il punteggio del 2,50%.
Gli incrementi di punteggio previsti dall'art. 7 ai punti 5, 6, 8 verranno
calcolati sul valore di ciascun indicatore così come determinato
a seguito dell'istruttoria bancaria;
l) ad ulteriore chiarimento di quanto contenuto all'art. 5.8 della circolare
n. 1 del 17 maggio 2001, si precisa che nel caso in cui, successivamente
alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente ne subentri un
altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda
o di ramo d'azienda, quest'ultimo non può richiedere di subentrare
nella titolarità della domanda qualora sia stato emesso già
il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;
m) charter nautico. La circolare n. 4 del 26 settembre 2001 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 12 ottobre
2001 disciplina l'ammissibilità ai contributi comunitari dell'attività
di "Charter nautico", e cioè di quell'attività
che, attraverso il noleggio o la locazione di unità da diporto
mirano a migliorare la qualità dell'offerta turistica della Regione,
consentendo ai turisti che soggiornano in Sicilia di ammirare, attraverso
brevi escursioni nautiche, le bellezze delle coste siciliane e delle
isole minori.
In ordine a tale attività questo Dipartimento ha richiesto apposito
parere autorizzativo alla Commissione europea, la quale, attraverso
la nota della Direzione generale concorrenza n. 5035 del 15 gennaio
2002 ha testualmente fatto presente che "...le spese per l'acquisto
di unità da diporto nautico da parte di piccole e medie imprese
esercitanti esclusivamente l'attività turistica di charter nautico
possono essere comprese nella base tipo dell'investimento ammissibile,
ove detta attività non comporti un impatto sul settore dei trasporti".
Conseguentemente tali spese sono ammissibili al contributo comunitario
a condizione che la PMI sia iscritta al registro ditte della Camera
di commercio esclusivamente per l'attività turistica di "charter
nautico" e che quindi non svolga alcuna attività nel settore
dei trasporti.
Si conferma, altresì, che l'attività di charter nautico
va esercitata esclusivamente nell'ambito delle acque territoriali siciliane
e che un eventuale uso diverso comporta la revoca del contributo eventualmente
concesso.
In conformità all'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2000,
32, l'impegno da parte dell'impresa turistica beneficiaria del contributo
al mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di 5 anni, comporta,
conseguentemente, che le prescrizioni e le limitazioni contenute nella
circolare n. 4/2001 devono essere osservate per un periodo non inferiore
a 5 anni dalla data di entrata a regime del programma di investimento
agevolato.
Poiché è stato rappresentato da più parti che nessuna
imbarcazione a vela attualmente prodotta nel mondo, fatti salvi alcuni
trimarani, può soddisfare il requisito contenuto nella circolare
n. 4 del 26 settembre 2001 per garantire un maggior livello di sicurezza
nella navigazione, e nella considerazione che appare opportuno non limitare
soltanto ad alcuni tipi di imbarcazione l'agevolazione in questione,
si ritiene che per soddisfare il requisito della sicurezza nella navigazione,
il cantiere costruttore dell'imbarcazione debba rilasciare apposita
certificazione dalla quale risulti che il battello sia conforme alle
caratteristiche prescritte dalla CE in materia di sicurezza.
La spesa per l'acquisto di imbarcazioni è ammissibile soltanto
se le stesse sono "nuove di fabbrica".
Rimangono ferme tutte le altre prescrizioni previste dalla circolare
n. 4/2001.
Poiché la suddetta circolare prevede espressamente che le imbarcazioni
dovranno essere dotate di sistemi di gestione delle acque nere e delle
acque di sentina in conformità alla normativa CE, il possesso
di tali requisiti, obbligatori per ottenere la finanziabilità
dell'imbarcazione, non costituirà, conseguentemente, elemento
di valutazione ai fini dell'attribuzione dell'incremento di punteggio
di cui al punto 7.6 del bando;
n) Nell'allegato "C" al decreto n. 2888/01 sono indicati,
con il punteggio di localizzazione di punti 20, gli interventi ricadenti
nei comuni con particolare presenza di attrattori archeologici e/o monumentali.
I territori dei comuni di Comiso, (RG), di Campofelice di Roccella (PA)
e di Sciacca (AG) sono inseriti nell'allegato "C" del bando
nell'area d'intervento suddetta, trattandosi di centri, come evidenziato
dalle stesse amministrazioni, in possesso di particolare rilevanza archeologica
e/o monumentale.
La presente circolare sarà pubblicata integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo:
PORRETTO